Diritto reale di abitazione del coniuge superstite: riguarda la sola casa adibita a residenza familiare
Impossibile includere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea

Il diritto reale di abitazione, riservato dal Codice Civile al coniuge superstite, ha ad oggetto la sola casa adibita a residenza familiare, e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente e che rappresentava il luogo principale di esercizio della vita matrimoniale. Di conseguenza, tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia. Questo il principio fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso tra un vedovo e i suoi due figli, contenzioso avente ad oggetto il diritto di abitazione rivendicato dal vedovo su una villa di campagna o in alternativa su un appartamento, immobili entrambi di proprietà della moglie oramai defunta. (Sentenza 7128 del 10 marzo 2023 della Corte di Cassazione)