Diritto alla prestazione assicurativa acquisito dagli eredi: opera la successione nel diritto contrattuale all’indennizzo

La designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione

Diritto alla prestazione assicurativa acquisito dagli eredi: opera la successione nel diritto contrattuale all’indennizzo

L'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, poiché si tratta di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso concernente la gestione di alcuni contratti di assicurazione sulla vita. I giudici precisano, innanzitutto, che la designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione. E la designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo. Infine, allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo. (Ordinanza 11101 del 27 aprile 2023 della Corte di Cassazione)  

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