Diritto al risarcimento del danno: la prescrizione decorre dal momento in cui vi è stata percezione del danno
Necessario però che il soggetto danneggiato abbia consapevolezza del fatto che il danno è non solo causalmente riferibile ad un determinato autore, ma che anche lo è da un punto di vista soggettivo, del dolo o della colpa

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il soggetto danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, oppure dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l’ordinaria diligenza. Inoltre, si richiede che il soggetto danneggiato abbia consapevolezza del fatto che il danno è non solo causalmente riferibile ad un determinato autore, ma che anche lo è da un punto di vista soggettivo, del dolo o della colpa. Applicando tali principi alla vicenda in esame, vicenda riguardante un commercialista finito nei guai dopo essere stato incaricato da un dirigente di un grosso gruppo di costituire alcune società di diritto estero, i giudici considerano illogico ritenere che il rinvio a giudizio del danneggiato - il commercialista, in questo caso - potesse costituire un atto da cui costui avrebbe dovuto dedurre che la parte civile lo aveva coinvolto ingiustamente in un processo penale. Piuttosto una tale consapevolezza costui può aver avuto non nel momento in cui è stato accusato del reato per il quale si è costituita la parte civile, ma quando semmai da quel reato è stato assolto. In quel momento, secondo i giudici, può avere avuto, ed avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza, la consapevolezza che l'accusa nei suoi confronti era infondata e che di tale accusa potevano essere in qualche modo responsabili le società o i loro dirigenti. (Sentenza 5650 del 23 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)