Difformità lieve del nuovo colore dello stabile: illegittima la sanzione decisa dal Comune

Insufficiente il paragone con il colore dell’edificio adiacente e mai ritinteggiato

Difformità lieve del nuovo colore dello stabile: illegittima la sanzione decisa dal Comune

La difformità lieve del nuovo colore dello stabile rispetto a quello originario non basta a giustificare la sanzione comminata dal Comune al Condominio. A maggior ragione, poi, quando, come nella vicenda in esame, le differenze di coloritura tra lo stabile sanzionato dal Comune e l’edificio adiacente (mai ritinteggiato) sono risultate riconducibili a deterioramenti della consistenza della facciata del detto caseggiato limitrofo, deterioramenti derivanti dal trascorrere del tempo. A originare il contenzioso è stata la decisione del Condominio di procedere a una nuova tinteggiatura delle facciate del caseggiato, previo rifacimento dell’intonaco deteriorato o mancante per un precedente distacco. I lavori deliberati non comportavano nessuna modifica o aggiunta di parti strutturali del fabbricato, né tantomeno opere di consolidamento strutturale o comportanti variazioni di destinazione d’uso e del numero delle unità immobiliari. In ogni caso, l’amministratore comunicava formalmente l’avvio dei lavori di manutenzione ordinaria all’immobile, e con la stessa nota comunicava, altresì, che l’edificio, oggetto d’intervento, non era vincolato culturalmente. Il Comune ingiungeva al Condominio l’immediata sospensione dei lavori edilizi in corso (in realtà già ultimati), sostenendo che il caseggiato era stato tinteggiato con colore diverso da quello originario, fenomeno che si riteneva riscontrabile osservando le facciate dell’adiacente civico, rimasto inalterato, e poi gli irrogava una sanzione pecuniaria. Questa tesi non è stata però condivisa dai giudici. (Sentenza 11134 del 10 agosto 2022 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

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