Debiti da fideiussioni in favore di una società commerciale di un familiare: possibile la procedura di ristrutturazione
Decisiva la sottolineatura in merito alla mancanza di colpa grave nella condotta dal soggetto che si ritrova fortemente indebitato

Possibile dare il ‘via libera’ all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti richiesto dal consumatore per debiti derivanti da fideiussioni da lui sostenute in favore di una società commerciale di proprietà di un familiare ma alla cui attività il consumatore risulti estraneo.. Nel caso specifico, due sorelle conviventi hanno fatto ricorso, quali consumatori, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, depositando regolare richiesta. I giudici osservano, innanzitutto, che l’esposizione debitoria delle due donne è causalmente riconducibile a fideiussioni da loro prestate in favore di una società commerciale alla cui attività esse erano però del tutto estranee. Essi aggiungono poi che il ‘Codice della crisi d’impresa’ richiede che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede, frode, e quindi è possibile affermare che la meritevolezza sussiste quando il debitore non versi in colpa grave (o, nei casi peggiori, non
abbia commesso frode ai danni dei creditori né sia in malafede). Ebbene, non vi sono elementi per ritenere che le due donne versino in colpa grave. Esse, infatti, non hanno cagionato il dissesto del padre in cui favore prestarono fideiussione né hanno cagionato il loro stesso sovraindebitamento, che deriva unicamente dal dissesto della società di cui il padre era amministratore, sicché loro unica colpa, se tale può essere definita, è stata quella di prestare la fideiussione per evidenti vincoli di solidarietà familiare. (Sentenza dell’8 febbraio 2023 del Tribunale di Cuneo)