Danno per lo studente escluso dalla gita: sulla responsabilità della scuola e del Ministero dell’Istruzione deve decidere il giudice amministrativo
Decisiva la sottolineatura che lo studente ha percepito come una ingiustizia il provvedimento adottato dalla scuola. Ciò significa che ricorre una ipotesi di danno arrecato da un provvedimento adottato nello svolgimento di un pubblico servizio

Palla ai giudici amministrativi per decidere sulla responsabilità dell’istituto scolastico e del Ministero dell’Istruzione per il danno lamentato da uno studente di scuola superiore escluso dalla tanto attesa gita all’estero del quinto anno. I giudici osservano che il danno alla salute ipotizzato dallo studente sarebbe stato causato non da una condotta materiale ma da provvedimenti adottati dal consiglio di classe e dal dirigente scolastico, nell’esercizio delle rispettive funzioni. Difatti, lo stesso studente che sostiene di essere stato illegittimamente danneggiato riconosce che durante un consiglio di classe dei docenti venne presa la decisione di escluderlo dal viaggio di istruzione ad Amsterdam e aggiunge che l’esclusione dalla gita venne poi decisa ufficialmente in occasione di un consiglio di classe. In sostanza, lo studente ha percepito come una ingiustizia il provvedimento adottato dalla scuola, e poiché, osservano i giudici, ricorre una ipotesi di danno arrecato da un provvedimento adottato nello svolgimento di un pubblico servizio, allora a prendere in esame l’istanza risarcitoria avanzata dallo studente deve essere il giudice amministrativo. (Ordinanza 9837 del 13 aprile 2023 della Corte di Cassazione) Â