Danni alle colture causati dalle scorribande di animali selvatici: per il coltivatore il ristoro economico è solo parziale
Confermata la validità del regolamento dell’ente parco, regolamento che prevede ai soggetti danneggiati nelle coltivazioni, a seguito del passaggio di fauna selvatica, sia corrisposta una somma pari all'80 per cento del danno subito dal coltivatore

A fronte di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica, il coltivatore ha diritto ad un ristoro economico solo parziale. Su questo fronte i giudici hanno ritenuto legittimo, nel caso preso in esame, il regolamento dell'ente parco in cui si sono verificate le scorribande di alcuni animali selvatici, regolamento che prevede che ai soggetti danneggiati nelle coltivazioni a seguito del passaggio di fauna selvatica sia corrisposta una somma pari all'80 per cento del danno subito dal coltivatore. Decisivo il riferimento alla normativa che prevede appositamente non l’intero risarcimento dei danni causati alle coltivazioni dall’animale selvatico ma il pagamento di un indennizzo secondo le modalità disciplinate dall'ente parco. Confermata, quindi, l’applicazione del principio secondo cui, in caso di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e di cattura, il proprietario delle aree coltivate ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un valore, non si è in presenza di un risarcimento del danno da fatto illecito, ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività. (Ordinanza 5733 del 24 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)