Crisi d’impresa: dubbi sollevati da Firenze e chiarimenti richiesti alla Cassazione
Tre questioni sottoposte ai magistrati della Cassazione. Necessario stabilire, tra l’altro, se sia ammissibile o meno una procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da persona fisica che non esercita da tempo alcuna attività imprenditoriale e che, al momento della domanda giudiziale, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, con piano che preveda la ristrutturazione di debiti derivanti anche, in misura significativa od addirittura prevalente, dalla cessata attività di impresa

In materia di crisi d’impresa da Firenze palla ai giudici di Cassazione, ai quali viene chiesto di fare chiarezza su tre rilevanti questioni. In primo luogo bisogna stabilire se sia proponibile o meno reclamo avverso il decreto di inammissibilità della proposta e piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunziato dal giudice designato in sede di vaglio preliminare, prima della pubblicazione e della comunicazione ai creditori, e se sia, analogamente, proponibile o meno il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato minore pronunziato dal giudice designato in sede di vaglio preliminare, prima della comunicazione ai creditori. In secondo luogo bisogna stabilire se sia ammissibile o meno una procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da persona fisica che non esercita da tempo alcuna attività imprenditoriale e che, al momento della domanda giudiziale, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, con piano che preveda la ristrutturazione di debiti derivanti anche, in misura significativa od addirittura prevalente, dalla cessata attività di impresa. In terzo luogo bisogna stabilire se quanto previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa’ in merito alla facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento della effettiva cessazione dell’attività, in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, sia riferibile o meno anche all’imprenditore individuale e se determini inammissibilità pure del concordato minore liquidatorio, con conseguente possibilità per l’imprenditore individuale cancellato con debiti derivanti anche dalla pregressa attività imprenditoriale di richiedere unicamente la liquidazione giudiziale controllata. (Ordinanza del 20 giugno 2023 della Corte d’appello di Firenze)