Copilota deceduto e volo saltato: vanno comunque indennizzati i passeggeri
Indiscutibile la responsabilità della compagnia aerea che nel pianificare equipaggi ed orari di lavoro del personale deve aspettarsi che determinati eventi imprevisti possano verificarsi

La cancellazione di un volo in ragione dell’improvviso decesso del copilota non esonera la compagnia aerea dall’obbligo di indennizzare i passeggeri. Ciò perché un tale decesso, per quanto tragico, non costituisce, precisano i giudici, una circostanza eccezionale, ma, come ogni malattia inaspettata che può colpire un membro indispensabile dell’equipaggio, è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea. Questo il chiarimento fornito dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso che ha avuto origine in modo tragico nel luglio del 2019. Una compagnia aerea portoghese avrebbe dovuto operare un volo alle 6.05 del mattino da Stoccarda a Lisbona, ma il giorno della prevista partenza, alle 4.15 del mattino, il copilota del volo venne trovato morto nel letto della sua stanza d’albergo. Sconvolto da questo evento, l’intero equipaggio si dichiarò non idoneo al volo, sicché il volo venne cancellato. E alcuni passeggeri del volo cancellato decisero di cedere i loro diritti, derivanti da tale cancellazione, a società che forniscono assistenza legale ai passeggeri aerei, ma la compagnia aerea si rifiutò di versare a tali società la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, facendo valere che l’improvviso decesso del copilota costituiva una circostanza eccezionale tale da esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di compensazione pecuniaria. I giudici precisano che è l’assenza stessa di un membro dell’equipaggio, e non la causa medica precisa di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore, di modo che quest’ultimo, nel pianificare i suoi equipaggi e gli orari di lavoro del suo personale, deve aspettarsi che tali eventi imprevisti possano verificarsi. (Sentenza dell’11 maggio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)