Cooperativa sociale si occupa del trasporto di disabili: responsabile per la caduta di uno dei passeggeri
Decisivo il riferimento alle precarie condizioni psico-fisiche della persona danneggiata, risultata affetta da una patologia mentale che ha contribuito a determinarne la condizione di invalida al 100%

Plausibile addebitare alla cooperativa sociale che si occupa del trasporto di disabili la responsabilità per la caduta subita da una delle persone che usufruivano di quel servizio Nel caso specifico si è appurato che una donna è finita rovinosamente a terra mente compiva l’atto di scendere dal pullmino che utilizzava tutti i giorni per raggiungere un ‘Centro di terapia’. I giudici sottolineano, innanzitutto, le condizioni psico-fisiche della persona danneggiata: quest’ultima è risultata affetta da una patologia mentale che ha contribuito a determinarne la condizione di invalida al 10%. Da non sottovalutare, poi, un ulteriore dettaglio, e cioè che il servizio svolto dalla cooperativa sociale fosse non quello di trasporto di persone tout court, bensì quello di trasporto di persone disabili. Ciò vuol dire che era stato predisposto un servizio di trasporto proprio per far fronte alle esigenze di superamento delle barriere architettoniche, da intendersi come qualunque impedimento per la vita sociale e personale, di persone con disabilità. Difatti, la cooperativa aveva in gestione il servizio di trasporto di disabili, vale a dire di persone trovantesi in una situazione di conclamata vulnerabilità, le quali erano ad essa affidate, allo scopo di essere accompagnate dalla loro abitazione al luogo ove svolgevano terapia e viceversa. E la gestione di tale servizio, anche e proprio perché riservato ad una particolare tipologia di utenti, privi, per essere fisicamente impediti, psichicamente disturbati o comunque in una condizione di difficoltà, della capacità di assumere ed attuare pienamente le proprie opzioni e scelte di carattere domestico ed esistenziali, imponeva alla cooperativa l'adozione di modalità di gestione del servizio di trasporto e accompagnamento che comprendessero tutte le idonee cautele, in concreto, necessarie ed esigibili da un operatore diligente (cioè attento ed oculato), prudente (cioè che adottasse le misure precauzionali richieste dalla fattispecie concreta) e perito (cioè di provata conoscenza e capace di sapiente attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione). (Ordinanza 7922 del 20 marzo 2023 della Corte di Cassazione)