Convocazione dell’assemblea: regolare anche l’invio tramite email ordinaria
La convocazione tramite semplice email può formare piena prova dei fatti quando essi non siano disconosciuti dal destinatario o siano addirittura ammessi

Può essere ritenuta regolare la convocazione dell’assemblea anche se inviata ai condòmini tramite email ordinaria. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame l’impugnazione relativa alla presunta invalidità dell’assemblea di un condominio che era stata convocata con l’utilizzo della posta elettronica ordinaria. I giudici riconoscono che la norma prevede le forme tassative della raccomandata, della PEC, del fax o della consegna a mano, essendo obiettivo del legislatore tipizzare le forme della comunicazione dell’avviso per garantirne l’effettiva conoscibilità. Di solito, quindi, la posta elettronica ordinaria non fornisce le garanzie di effettiva ricezione assicurate dalla Posta elettronica certificata o dalla raccomandata. Ciò non toglie però che la convocazione tramite semplice email possa formare piena prova dei fatti quando essi non siano disconosciuti dal destinatario o siano addirittura ammessi. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, è emerso che il condominio aveva allegato documentazione da cui poteva evincersi come i condòmini avessero richiesto all’amministratore di ricevere le comunicazioni condominiali a mezzo mail ordinaria. Inoltre, lo stesso avviso di convocazione era stato riscontrato dal condòmino che aveva dichiarato espressamente di averlo ricevuto. Dunque, anche la convocazione con email ordinaria ha raggiunto, nel caso specifico, lo scopo della norma, che è quello di rendere conoscibile l’avviso di convocazione. (Sentenza del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Roma)