Contratto valido ed efficace ma sconveniente: il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti

I giudici precisano che la parte che si ritiene lesa, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuta a provare altro

Contratto valido ed efficace ma sconveniente: il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti

In materia di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buonafede sia intervenuta cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. In altri termini, la parte che si ritiene lesa, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuta a provare altro, in quanto opera la presunzione che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli. Questi i principi posti in evidenza dai giudici chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria avanzata dagli acquirenti di un immobile gravato però da una formalità pregiudizievole ostativa alla concessione di un mutuo bancario e dolosamente taciuta loro dai venditori. Entrando nel cuore della vicenda, i giudici chiariscono che la reticenza dei venditori rispetto alla formalità pregiudizievole gravante sull’immobile può da sola fondare la domanda risarcitoria, non dovendo gli acquirenti insoddisfatti fornire alcun elemento probatorio utile a stabilire il reale valore di mercato dell’immobile ed a commisurare il minor vantaggio o il maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto dai venditori in violazione dell’obbligo di buonafede. (Ordinanza 3503 del 6 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)  

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