Contratto non firmato: possibile produrre in giudizio la necessaria sottoscrizione
Nei contratti per la conclusione dei quali è prescritta dalla legge, sotto pena di nullità, la forma scritta ad substantiam, e nel cui ambito si inscrive la compravendita immobiliare, questa esigenza formale non impedisce che il consenso possa formarsi in momenti successivi

Il contraente la cui sottoscrizione non figura nel documento rappresentativo di un contratto, per il quale sia richiesta dalla legge, a pena di nullità, la forma scritta, può validamente perfezionarlo con la sua produzione in giudizio, al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questo con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempre che nel frattempo l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia deceduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso, nella forma richiesta dalla legge, nei confronti dei suoi eredi. In altri termini, nei contratti per la conclusione dei quali è prescritta dalla legge, sotto pena di nullità, la forma scritta ad substantiam, e nel cui ambito si inscrive la compravendita immobiliare, questa esigenza formale non impedisce che il consenso possa formarsi in momenti successivi. Questi i principi ribaditi dai giudici chiamati a prendere in esame il caso concernente la proprietà di un terreno e centrato sulla contestata connessa scrittura privata Dall’analisi del documento è emerso che mancava la sottoscrizione degli acquirenti, che l’avevano prodotta in giudizio quasi trent’anni dopo. Logico, quindi, secondo i giudici, ritenere insussistente il consensus in idem placitus necessario per produrre l’effetto traslativo della proprietà del terreno. (Ordinanza 4901 del 16 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)