Contratto estimatorio: l’esercizio della facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate va compiuto entro il termine previsto
I giudici precisano che tale termine deve essere stabilito dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi

Pur non essendo un elemento essenziale del contratto estimatorio la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate, ove tale termine sia stabilito dalle parti, esso ha natura di termine essenziale per l'esercizio di quella facoltà, dovendo tale termine essere stabilito dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi. Questo il principio fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo a un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di una fornitura di pubblicazioni editoriali. Nodo gordiano nella vicenda è, in sostanza, il mancato esercizio del diritto di resa dell’invenduto nel termine, stabilito con una lettera commerciale ad ho, di sessanta giorni dalla distribuzione alle varie edicole. I giudici richiamano il Codice Civile e ricordano che esso chiarisce che l'obbligazione principale del soggetto che riceve i beni consiste nel pagamento del prezzo dei beni consegnati, ma quello stesso soggetto gode anche della facoltà di estinguere il contratto restituendo, entro un termine stabilito, i beni al soggetto che li ha forniti. Decorso tale termine, viene meno la suddetta facoltà, con il consequenziale consolidamento dell'anzidetta obbligazione corrispettiva. In pratica, colui che fornisce i beni mantiene la proprietà delle merci finché il consegnatario non le abbia alienate, o - in assenza del negozio dispositivo esterno - fino a quando non acquisti egli stesso il diritto reale sui beni pagando la valutazione dei beni. Tirando le somme, il termine è essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto, ciò che non è essenziale è che esso sia fissato dalle parti. Ove però le parti abbiano stabilito il termine entro cui il consegnatario debba restituire la cosa, tale termine non può non essere qualificato come di decadenza quanto all'esercizio della facoltà di restituzione, per cui, nel caso di inutile decorso del termine, il consegnatario resta obbligato a pagare il prezzo. (Sentenza 5987 del 28 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)