Contratto con l’amministratore di Condominio: il proprietario dell’appartamento può essere catalogato come consumatore
Il riferimento è a un accordo mirato alla gestione e alla manutenzione delle parti comuni dell’immobile

In materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e alla luce della specifica direttiva comunitaria, una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di Condominio, deve essere considerata un consumatore, qualora essa stipuli un contratto con un amministratore di Condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni di tale immobile, purché non utilizzi tale appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua attività professionale. La circostanza che una parte delle prestazioni fornite da tale amministratore di condominio in base a detto contratto risulti dalla necessità di rispettare specifici requisiti in materia di sicurezza e di pianificazione territoriale, previsti dalla legislazione nazionale, non è idonea a sottrarre detto contratto dal campo di applicazione della direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Nell’ipotesi in cui sia stipulato un contratto relativo alla gestione e alla manutenzione delle parti comuni di un immobile in regime di Condominio tra l’amministratore e l’assemblea generale dei condomini o l’associazione di proprietari di tale immobile, una persona fisica, proprietaria di un appartamento situato nello stabile, può essere considerata un consumatore, purché essa possa essere qualificata come parte di detto contratto e non utilizzi tale appartamento esclusivamente per scopi rientranti nella sua attività professionale. Questi i chiarimenti forniti dai giudici in merito a una controversia tra una società commerciale di diritto bulgaro, amministratrice di un immobile, ed una persona fisica proprietaria di un appartamento in tale immobile, controversia relativa al pagamento di somme dovute in esecuzione di un contratto stipulato al fine della gestione e della manutenzione delle parti comuni di detto immobile. (Sentenza del 27 ottobre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)