Consuntivo approvato: legittimo l’inserimento dei pregressi debiti dei condòmini morosi
Le accertate pregresse morosità debbono, se rimaste insolute, essere riportate nei successivi anni di gestione condominiale

Legittimo inserire nel consuntivo approvato dall’assemblea le morosità pregresse e non sanate dei condòmini. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno precisato che i debiti condominiali possono essere di sicuro riportati nel bilancio consuntivo degli anni successivi. Possibile, ovviamente, che alcuni condòmini siano morosi e che tale situazione si trascini per anni: in tal caso, le morosità degli esercizi precedenti rimaste insolute devono essere riportate nel bilancio relativo ai successivi anni di gestione. E ciò in quanto il rendiconto condominiale deve partire dai dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente. Di conseguenza, una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condòmini risultati morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno di essi dovuti, tali pregresse morosità, se rimaste insolute, devono essere riportate nei successivi anni di gestione condominiale. Inutile, quindi, l’azione giudiziaria di un condòmino che, in sostanza, ha lamentato che nel primo punto dell’ordine del giorno diretto ad approvare il consuntivo dell’esercizio 2018-2019 vi era stato l’illegittimo inserimento di presunti oneri arretrati a proprio carico, nonostante detti importi fossero già stati impugnati in due distinti giudizi, terminati entrambi con l’accoglimento delle doglianze da lui prospettate come condòmino presunto moroso. (Sentenza del 19 dicembre 2022 del Tribunale di Sulmona)