Confermato come bene comune la terrazza che copre solo una parte dell’edificio
L’obbligo dei condòmini di concorrere alle spese di ricostruzione e di manutenzione della terrazza trova fondamento non già nel diritto di proprietà

Impossibile mettere in dubbio la catalogazione come bene comune della terrazza, anche se essa copre solo una parte dell’edificio. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla proprietà di una terrazza di un palazzo, proprietà rivendicata come comune da una condòmina e presentata, invece, da altri condomini come esclusiva per la sua funzione di copertura esclusivamente per tre appartamenti. I giudici ribattono sottolineando la condominialità della terrazza, poiché l’obbligo dei condòmini di partecipare alle spese di manutenzione del bene comune non deriva dal diritto di proprietà su di esso, bensì dalla utilità che ciascun condòmino trae dalla cosa da riparare o ricostruire. Per fare chiarezza, infine, i giudici richiamano il principio secondo cui l’obbligo dei condòmini, cui il lastrico solare o la terrazza a livello serve di copertura, di concorrere alle spese di ricostruzione e di manutenzione del lastrico o della terrazza, trova fondamento non già nel diritto di proprietà, ma nell’osservazione che i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione della utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli loro appartamenti. (Sentenza del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Roma)