Conduttore via in cambio della restituzione di deposito e canoni: se il locatore non paga, scatta il decreto ingiuntivo
Per i giudici non vi sono dubbi: l’accordo transattivo con cui il locatore e il conduttore trovano un’intesa sul rilascio dell’immobile a fronte della restituzione del deposito cauzionale e di alcuni canoni è documento su cui si può fondare la successiva richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo

Va riconosciuta piena validità all’accordo di transazione in materia locatizia. A chiusura dello specifico contenzioso preso in esame, i giudici hanno sancito che l’accordo transattivo con cui il locatore e il conduttore trovano un’intesa sul rilascio dell’immobile a fronte della restituzione del deposito cauzionale e di alcuni canoni è documento su cui si può fondare la successiva richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. A originare la vicenda processuale è stata l’azione di sfratto avviata da un locatore verso un conduttore moroso. Lo scontro frontale viene però evitato grazie a una conciliazione: in sostanza, le due parti addivengono a un accordo bonario con cui il conduttore si impegna al rilascio dell’immobile a fronte della restituzione del deposito cauzionale e di una parte dei canoni di locazione già versati. Tuttavia, la transazione non si concretizza in pieno: solamente il conduttore rispetta il proprio impegno di abbandonare l’immobile, mentre il locatore non restituisce né il deposito cauzionale incassato al momento della stipula del contratto né parte dei canoni. A fronte di questo quadro, secondo i giudici è legittima la richiesta del conduttore di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del locatore a seguito della transazione non rispettata. (Sentenza del 29 settembre 2022 del Tribunale di Tivoli)