Condomino moroso, possibile la sua sospensione dall’utilizzo dei servizi comuni
Non necessaria l’autorizzazione giudiziale se l’amministratore dello stabile può intervenire in autonomia

Nello specifico, non serve l’autorizzazione giudiziale se l’amministratore dello stabile può intervenire autonomamente per interrompere l’erogazione dell’acqua. Per i giudici non vi sono dubbi: il condomino in mora nel pagamento delle spese comuni per oltre un semestre può essere sospeso dal godimento dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, ad esempio dall’erogazione dell’acqua. Se a tale scopo l’amministratore può operare direttamente sull’impianto, senza necessità di accedere alla proprietà esclusiva, non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziale. Nodo gordiano da sciogliere, nella vicenda in esame, è la possibilità per l’amministratore dello stabile di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili, però, di godimento separato, o dei cosiddetti servizi essenziali, quale, ad esempio, quello relativo al servizio di distribuzione della risorsa idrica. E su questa tematica i giudici ritengono che il Condominio non possa essere costretto a sostenere i costi di gestione facenti capo all’unità immobiliare inadempiente e a sobbarcarsi il rischio di poter a sua volta subire il distacco dei servizi da parte del gestore, vertendosi, peraltro, in un ambito meramente privatistico e non rinvenendosi nell’ordinamento la possibilità di imporre, per fini solidaristici surrettiziamente imposti ad altri soggetti privati, l’adempimento di obbligazioni altrui. (Sentenza del 5 ottobre 2022 del Tribunale di Cagliari)