Condominiale l’area antistante l’edificio se manca una espressa riserva di proprietà del costruttore
Sul venditore dello stabile grava l’onere di dimostrare che egli ha manifestato in modo preciso e circostanziato un’espressa riserva di proprietà

Va considerata condominiale l’area antistante l’edificio se manca un’espressa riserva di proprietà da parte del proprietario del suolo e costruttore dello stabile. I giudici ribadiscono che in materia condominiale, e in particolare con riferimento alle nuove costruzioni, il legislatore ha disposto che, a seconda della totale cubatura del fabbricato, deve sussistere un apposito spazio riservato ai parcheggi condominiali. Tale normativa comporta quindi, in capo ai singoli condomini, un vero e proprio diritto reale d’uso che consiste nella possibilità di utilizzare i suddetti spazi a scopo di parcheggio. E nella vicenda in esame non risulta essere in discussione lo spazio destinato a parcheggio, come peraltro emerge dalla concessione edilizia, quanto piuttosto l’eccedenza residuata dopo la costruzione dei parcheggi. Ora, se è pur vero che per i parcheggi realizzati in eccedenza l’originario costruttore può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali aree, nel rispetto del vincolo di destinazione, è altrettanto vero che sul venditore costruttore grava l’onere non solo di dimostrare l’eccedenza dei posti auto rispetto allo spazio minimo ma, altresì, che egli abbia manifestato in modo preciso e circostanziato un’espressa riserva di proprietà sull’eccedenza. Nella vicenda analizzata, invece, dall’esame della documentazione non è stata rinvenuta tale espressa riserva di proprietà. Ecco perché, secondo i giudici, l’area deve ritenersi appartenente al Condominio. (Sentenza del 28 luglio 2022 del Tribunale di Catanzaro)