Condominiale l’area antistante l’edificio se manca una espressa riserva di proprietà del costruttore

Sul venditore dello stabile grava l’onere di dimostrare che egli ha manifestato in modo preciso e circostanziato un’espressa riserva di proprietà

Condominiale l’area antistante l’edificio se manca una espressa riserva di proprietà del costruttore

Va considerata condominiale l’area antistante l’edificio se manca un’espressa riserva di proprietà da parte del proprietario del suolo e costruttore dello stabile. I giudici ribadiscono che in materia condominiale, e in particolare con riferimento alle nuove costruzioni, il legislatore ha disposto che, a seconda della totale cubatura del fabbricato, deve sussistere un apposito spazio riservato ai parcheggi condominiali. Tale normativa comporta quindi, in capo ai singoli condomini, un vero e proprio diritto reale d’uso che consiste nella possibilità di utilizzare i suddetti spazi a scopo di parcheggio. E nella vicenda in esame non risulta essere in discussione lo spazio destinato a parcheggio, come peraltro emerge dalla concessione edilizia, quanto piuttosto l’eccedenza residuata dopo la costruzione dei parcheggi. Ora, se è pur vero che per i parcheggi realizzati in eccedenza l’originario costruttore può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali aree, nel rispetto del vincolo di destinazione, è altrettanto vero che sul venditore costruttore grava l’onere non solo di dimostrare l’eccedenza dei posti auto rispetto allo spazio minimo ma, altresì, che egli abbia manifestato in modo preciso e circostanziato un’espressa riserva di proprietà sull’eccedenza. Nella vicenda analizzata, invece, dall’esame della documentazione non è stata rinvenuta tale espressa riserva di proprietà. Ecco perché, secondo i giudici, l’area deve ritenersi appartenente al Condominio. (Sentenza del 28 luglio 2022 del Tribunale di Catanzaro)

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