Concordato preventivo con continuità aziendale: via libera anche grazie all’intervento di un investitore
La proposta concordataria fondata sull’apporto di una terza parte, che mira ad acquisire le quote di partecipazione della società debitrice, è sottratta alle regole stabilite dalla legge fallimentare per la ricerca di offerte concorrenti

Ammissibile la proposta di concordato preventivo con continuità aziendale che preveda, da un lato, il mantenimento della proprietà dell’impresa e dei relativi beni in capo alla società debitrice e, dall’altro lato, il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati mediante il versamento in loro favore di una somma, corrispondente all’attivo risultante dalla perizia giurata, da parte di un terzo investitore che all’omologa del concordato acquisterà il 100 per cento del capitale e apporterà nuova finanza. I giudici precisano che la proposta concordataria fondata sull’apporto di una terza parte, che mira ad acquisire le quote di partecipazione della società debitrice, è sottratta alle regole stabilite dalla legge fallimentare per la ricerca di offerte concorrenti, regole che si applicano solo alla vendita dei beni di proprietà della debitrice. I giudici precisano, a questo proposito, che la competitività può essere comunque recuperata mediante una proposta di concordato concorrente, strutturata nella medesima forma dell’ingresso del soggetto terzo nel capitale sociale della società debitrice. Ammissibile, poi, aggiungono i giudici, una proposta di concordato preventivo subordinata all’apporto finanziario di una parte terza, a sua volta condizionato all’omologa del concordato, trattandosi di un presupposto imprescindibile per qualunque investitore. Ammissibile, infine, che la proposta venga condizionata a un evento futuro e incerto, purché il suo avveramento risulti altamente probabile. Nel caso specifico, la condizione era costituita dall’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito da parte di una società partecipata al 100 per cento da quella che ha proposto il concordato, e i giudici hanno ritenuto altamente probabile il suo avveramento, alla luce della documentata sussistenza dei requisiti per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione. (Sentenza del 16 giugno 2023 della Corte d’appello di Bologna)