Compravendita di diamanti come opportunità di investimento: banca colpevole se non fornisce adeguate informazioni al cliente
Vi è l’obbligo dell’istituto di credito di fornire al cliente informazione e protezione, anche nell’ipotesi in cui la compravendita abbia luogo direttamente con una società che si occupa specificamente di rivendita di diamanti

Possibile responsabilità contrattuale della banca se non fornisce adeguate informazioni al cliente nel contesto di una compravendita di diamanti catalogabile come investimento. I giudici sottolineano, a questo proposito, l’obbligo dell’istituto di credito, ossia fornire al cliente informazione e protezione, e ciò anche nell’ipotesi in cui la compravendita abbia luogo direttamente con una società che si occupa specificamente di rivendita di diamanti. I giudici chiariscono che l’istituto bancario, che segnali al cliente l’operazione di acquisto di diamanti da investimento ad un prezzo di gran lunga inferiore al loro valore reale di mercato, risponde del danno patito dall’acquirente a titolo di responsabilità contrattuale e da contatto sociale qualificato. La prima forma di responsabilità si fonda sul fatto che rientra nell’ambito delle attività connesse a quella bancaria la prestazione di servizi di informazione commerciale, nella fattispecie fornita in occasione della segnalazione dell’operazione al cliente. La seconda forma di responsabilità, quella da contatto sociale qualificato, sorge allorquando tra il danneggiato ed il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall’ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri di comportamento, ossia collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici, non riconducibili al generale e generico dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica. (Sentenza del 26 luglio 2022 del Tribunale di Lucca)