Composizione negoziata della crisi d’impresa: necessario un orizzonte di risanamento aziendale

I giudici sottolineano che la composizione negoziata presuppone l’esistenza di una impresa che tale possa definirsi, per così dire, sul campo e non solo sulla carta

Composizione negoziata della crisi d’impresa: necessario un orizzonte di risanamento aziendale

Lo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa è dipendente da un orizzonte di risanamento aziendale. Difatti, quello strumento è utilizzabile quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa ed è funzionale ad individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario anche mediante il trasferimento dell'azienda o di alcuni rami di essa. Detto in parole povere, la composizione negoziata presuppone l’esistenza di una impresa che tale possa definirsi, per così dire, sul campo e non solo sulla carta. E tutta la disciplina normativa veleggia in questa direzione, come testimoniato da elementi inequivocabili quali il corredo documentale richiesto contestualmente alla richiesta di nomina dell’esperto (i bilanci, la situazione economia finanziaria aggiornata, a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza, una relazione sull’attività in concreto esercitata, sulle tipologie di difficoltà, un piano finanziario che abbracci i successivi sei mesi, la illustrazione delle iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare), la particolare disciplina cui è soggetto il compimento di atti di straordinaria amministrazione o non coerenti con il piano di risanamento, l’acquisizione di un paniere informativo che l’esperto deve conoscere, la necessità per l’esperto nominato di interpellare gli organi di supporto all’impresa, i contenuti del test pratico, la verifica del se le strategie di intervento, oltre ad essere chiare, razionali e condivisibili, siano prospetticamente idonee al superamento delle cause della crisi, l’indagine circa l’effettivo svolgimento di analisi prospettiche di redditività dei flussi finanziari attesi, la verifica della idoneità del piano, anche attraverso stress test, a superare i fattori di rischio di incertezza ai quali è maggiormente esposta l’impresa, lo studio sulla proiezione dei flussi finanziari posti al servizio del debito; lo scrutinio di coerenza delle proiezioni dei ricavi, la verifica di coerenza della stima dei costi variabili e dei costi di struttura rispetto alla situazione in atto ed ai i dati storici, l’analisi di adeguata considerazione degli investimenti di mantenimento occorrenti, la verifica di coerenza tra la stima degli effetti delle iniziative industriali che l’imprenditore intende intraprendere e le informazioni disponibili, la verifica di ragionevolezza della redditività prospettica, al netto dei costi di dismissione, in caso di dismissione di cespiti. Insomma, il combinato disposto di tutti questi indici normativi impone di affermare che l’utilizzo della composizione negoziata è pensato, e dunque in questo senso deve essere complessivamente interpretato, come funzionale ad una impresa che viene postulata come effettivamente esistente sul mercato e che abbia la necessità, in vista di una sua auspicata prosecuzione, di risolvere una situazione di crisi che nell’impresa nasce. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, si prospetta, invece, una iniziativa aziendale rimasta sulla carta, nel senso che l’attività economica organizzata, svolta in maniera professionale e destinata alla produzione o scambio di beni o servizi (cioè l’attività di impresa) non si è mai fattivamente declinata. (Ordinanza dell’8 giugno 2023 del Tribunale di Larino)  

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