Compenso riconosciuto all’amministratore uscente anche se non indicato negli originari verbali della sua conferma

Decisivo, secondo i giudici, il fatto che nei verbali di conferma dell’amministratore erano stati approvati i rendiconti di gestione delle annualità, che includevano al loro interno l'importo indicato a titolo di compenso dell'amministratore

Compenso riconosciuto all’amministratore uscente anche se non indicato negli originari verbali della sua conferma

Compenso riconosciuto all’amministratore uscente anche se in origine esso non era stato indicato nei verbali della conferma. Decisivo un dettaglio: i giudici sottolineano che sì i verbali condominiali confermavano l'amministratore senza alcuna indicazione del compenso dovuto, ma negli stessi verbali l'assemblea condominiale aveva approvato i rendiconti di gestione delle annualità, che includevano al loro interno l'importo indicato a titolo di compenso dell'amministratore. Pertanto, pur a fronte della mancata indicazione del compenso all'atto della conferma, l'assemblea condominiale aveva, approvando il rendiconto delle gestioni per come svolte dall'amministratore, riconosciuto in sostanza anche l'importo dovuto all’amministratore a titolo di compenso. Non caso, nel caso preso in esame dai giudici, le somme richieste dall'amministratore uscente sono state riconosciute come dovute, ad eccezione di due sole annualità per le quali l'assemblea non pare avere approvato il consuntivo contenente al suo interno l'importo a titolo di compenso dell'amministratore.

Per quelle due annualità, però, l'amministratore uscente sostiene che, pur in mancanza di approvazione del consuntivo da parte dell'assemblea, il credito da lui vantato sarebbe provato dalla sottoscrizione da parte dell'amministratore entrante del verbale di passaggio delle consegne, contenente l'impegno a saldare entro e non oltre trenta giorni, il credito da lui vantato come amministratore uscente. Questa visione viene però respinta dai giudici, i quali ribadiscono che il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore. Di conseguenza, la sottoscrizione del verbale di passaggio delle consegne, anche se contenente l'impegno a pagare l'amministratore uscente, non costituisce prova idonea del debito nei suoi confronti da parte dei condòmini, poiché spetta sempre all'assemblea condominiale di approvare il conto consuntivo e confrontarlo con il preventivo oppure valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.

Tirando le somme, il verbale di passaggio delle consegne non costituisce, nella sostanza, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. (Sentenza del 24 gennaio 2023 del Tribunale di Roma)

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