Clausola di reso ed effettiva negoziazione: la presunzione di vessatorietà vale solo per i rapporti ‘business to consumer’

Nei contratti del tipo ‘business to business’, ossia tra operatori commerciali, non vale la presunzione di vessatorietà della clausola inserita in uno schema di contratto

Clausola di reso ed effettiva negoziazione: la presunzione di vessatorietà vale solo per i rapporti ‘business to consumer’

Se il ragionamento presuntivo non presenta i crismi della gravità e della concordanza, e, quindi, non risulta raggiunta la prova per presunzione semplice del fatto ignoto, non si può predicare alcuna inversione dell’onere della prova a carico del sanzionato circa l’avvenuta effettiva negoziazione della clausola di reso. Il meccanismo di inversione dell’onere della prova, previsto dal Codice del consumo, può trovare applicazione solo a rapporti ‘business to consumer’ e non anche, come nel caso specifico, a rapporti ‘business to business’, precisano i giudici. Nei contratti del tipo ‘business to business’, ossia tra operatori commerciali, non vale la presunzione di vessatorietà della clausola inserita in uno schema di contratto, legalmente prevista per i soli contratti tra professionista e consumatore, ovvero ‘business to consumer’. La regola, secondo cui incombe sul professionista l’onere di provare che la clausola predisposta unilateralmente sia stata oggetto di specifica trattativa, riguarda solo l’ipotesi in cui la controparte contrattuale sia un consumatore, non potendo, perciò solo, estendersi, da un lato, ai rapporti tra professionisti e, dall’altro, alle relazioni asimmetriche tra imprese del terzo contratto. (Sentenza 1597 del 15 febbraio 2023 del Consiglio di Stato)

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