Ceduto garage con annessa grotta comunale: la mancata sdemanializzazione del bene rende colpevole il venditore
Palese il grave inadempimento dell’obbligo di trasferimento della proprietà. Legittima è la risoluzione del contratto

A fronte di un preliminare per la cessione di un garage e dell’annessa grotta comunale, sono colpevoli i promittenti venditori che non si adoperano per la sdemanializzazione del bene. Accolta perciò la richiesta del compratore: il contatto è risolto e lui ha diritto ad ottenere il pagamento di una penale, vista la palese mancanza di buonafede nella condotta tenuta dai venditori. Per i giudici è impossibile ridimensionare le inadempienze attribuite ai promittenti venditori. In premessa, viene chiarito che è legittimo qualificare l’accordo intercorso tra le parti come preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui in quanto solo una parte del bene – la grotta – era di proprietà del Comune. E in questa ottica viene sottolineato che i promittenti venditori non hanno provato di aver svolto le attività necessarie per la sdemanializzazione della grotta, di proprietà del Comune, attività consistenti nel pagamento delle spese per la sdemanializzazione e di tutto quanto occorrente per l’accatastamento, prescrizioni indicate nel provvedimento del Commissario regionale che disponeva la vendita della grotta. Difatti, i promittenti venditori non produssero, innanzi al notaio, la documentazione necessaria per il trasferimento, né provarono di aver svolto tempestivamente le attività necessarie per il completamento della procedura di vendita, nonostante fosse stato fissato il termine di due anni per la stipula del contratto definitivo. E tale condotta è catalogabile come grave inadempimento dell’obbligo di trasferimento della proprietà del terzo, e legittima è la risoluzione del contratto. (Ordinanza 19932 del 21 giugno 2022 della Corte di Cassazione)