Cavedio interno: uso consentito solo rispettandone la destinazione a bene comune

Fondamentale che l’uso del cortile interno sia in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della locazione e purché non risulti alterata la destinazione di dette parti comuni, né pregiudicato il pari suo uso da parte degli altri condòmini

Cavedio interno: uso consentito solo rispettandone la destinazione a bene comune

Indispensabile l’uso del piccolo cortile interno del fabbricato da parte del soggetto che ha preso in affitto un appartamento. Tale uso però deve essere rispettoso di determinati limiti. Nello specifico, non vi è dubbio che il conduttore possa, al pari del condòmino-locatore, liberamente godere ed eventualmente modificare le parti comuni dell'edificio, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della locazione e purché non risulti alterata la destinazione di dette parti comuni, né pregiudicato il pari suo uso da parte degli altri condòmini. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso concernente un condominio che citava in giudizio una società conduttrice di un condòmino che aveva depositato materiali e merci nel cavedio interno del caseggiato. I giudici hanno condannato la società (in solido con il locatore) alla liberazione immediata del cavedio comune, poiché si è appurato che nel cortile interno il condominio aveva collocato una vasca di raccolta delle acque reflue non immesse nelle fogne, con la conseguenza che la presenza di materiali e merci, lì piazzati dalla società, impediva di provvedere alla manutenzione degli impianti e della vasca, in palese contrasto con la destinazione d'uso del bene comune. (Sentenza del 7 marzo 2023 della Corte d’appello di Milano)  

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