Canone concordato, niente rivalutazione dei valori delle fasce di oscillazione
Decisivo il riferimento al decreto del dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture che contiene i criteri per la stipulazione degli accordi in sede locale e non prevede, tra un accordo territoriale e il successivo, alcuna automatica rivalutazione annuale dei valori delle fasce di oscillazione dei canoni

Ciò comporta, nella vicenda presa in esame dai giudici, il diritto della conduttrice dell’immobile a riavere indietro dalla proprietaria quanto pagato in eccesso – oltre 6.000 euro – a causa della rivalutazione del canone fisato in origine. I giudici richiamano, in premessa, la normativa con cui nel 1998, in relazione ai contratti di locazione stipulati a canone concordato, si è stabilita la nullità di ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. E proprio ragionando in questa ottica accolgono la richiesta della conduttrice, mirata ad ottenere la ripetizione delle somme pagate in misura maggiore rispetto al maggior canone previsto dagli accordi territoriali. I giudici osservano che, contrariamente a quanto sostenuto dalla proprietaria dell’immobile, la determinazione del canone di locazione vada effettuata senza previa rivalutazione dei valori della fascia di oscillazione dei canoni. Ciò anche alla luce del decreto del dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture che contiene i criteri guida per la stipulazione degli accordi in sede locale e non prevede, tra un accordo territoriale e il successivo, alcuna automatica rivalutazione annuale dei valori delle fasce di oscillazione dei canoni. (Sentenza del 4 ottobre 2022 del Tribunale di Roma)