Buoni postali, applicabili ancora i vecchi tassi
Evidente l’errore compiuto dagli uffici postali, poiché la normativa imponeva l’apposizione di un timbro recante i nuovi tassi

In materia di liquidazione dei vecchi buoni postali i giudici osservano che, a seguito dell’aggiornamento normativo risalente al giugno del 1986, i buoni postali fruttiferi, pur essendo buoni della serie P, potevano essere modificati apponendo la dicitura serie Q/P nonché sulla parte posteriore un timbro recante le misure dei nuovi tassi, sensibilmente ridotti rispetto a quelli fissati in origine. Tuttavia, l’adattamento compiuto dagli uffici postali è avvenuto solo in modo parziale, in quanto, osservano i giudici, il timbro apposto sul retro dei titoli serie Q/P modificava il tasso solo per i primi 20 anni ma non per il periodo successivo. Di conseguenza, preso atto delle rappresentazioni documentali apposte dagli uffici postali sui buoni Q/P, in caso di divergenza tra i rendimenti stampigliati sul retro dei buoni e quelli previsti da provvedimenti ministeriali, prevalgono i rendimenti documentali. Anche perché il timbro reca una variazione solo parziale del saggio di interesse garantito da quanto stampigliato sul titolo, e quindi il risparmiatore è ragionevolmente indotto a pensare che per gli ultimi dieci anni valgano i rendimenti prestampati sul titolo. Evidente, quindi, l’errore compiuto dagli uffici postali, poiché la normativa del 1986 imponeva l’apposizione di un timbro recante i nuovi tassi, e di quell’errore non può rispondere l’incolpevole risparmiatore. (Sentenza del 21 giugno 2022 della Corte d’Appello di Firenze)