Bolletta idrica: alcuni costi a carico anche degli appartamenti vuoti

Determinati costi, slegati dai consumi, debbono essere suddivisi tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà

Bolletta idrica: alcuni costi a carico anche degli appartamenti vuoti

Per i costi correlati al consumo idrico a livello condominiale è logico che alcune voci della bolletta vengano imputate comunque a tutti i condòmini, anche in caso di appartamenti vuoti o non abitati nel corso dell’anno e, quindi, con consumo d’acqua pari a zero. I giudici chiariscono che determinati costi slegati dai consumi debbono essere suddivisi tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo tra tutti i condòmini. Il quadro generale prevede, quindi, che, in tema di ripartizione delle spese relative al servizio idrico condominiale, salvo un criterio ad hoc imposto dal regolamento condominiale e modificabile solo dall’unanime volontà dei condòmini), la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, a fronte della mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata in base ai valori millesimali. I giudici precisano poi che vi sono spese legate non al prelievo di fornitura idrica afferente ad ogni singola unità (cioè quanto viene consumato), bensì al semplice fatto che esiste un contratto tra il condominio ed il fornitore. Ci si trova di fronte, cioè, a una fornitura che ha costi slegati dal consumo: tali costi sono catalogati come fissi. Allo stesso tempo, vi sono consumi collegati alla manutenzione e alla gestione ordinaria delle parti comuni, come, ad esempio, il prelievo di acqua per eseguire le pulizie dell’androne e delle scale. Ebbene, sia i costi fissi che i consumi legati alle parti comuni non presentano alcun collegamento con il consumo: essi vanno perciò ripartiti in base ai valori millesimali di ciascuna unità immobiliare. E questo ragionamento, chiosano i giudici, vale anche a fronte di un alloggio presente nello stabile e che risulti non abitato o, comunque, abbia consumi idrici pari a zero, poiché i costi fissi e quelli per le parti comuni non possono essere comunque indicati come pari a zero. (Sentenza del 16 novembre 2022 del Tribunale di Reggio Calabria)

News più recenti

Mostra di più...