Azione diretta del danneggiato: nessun ampliamento dell’oggetto del giudizio civile

L’oggetto del processo rimane circoscritto al diritto del danneggiato al risarcimento del danno, producendo il contratto di assicurazione effetti soltanto tra l'assicuratore e l'assicurato che ha causato il danno

Azione diretta del danneggiato: nessun ampliamento dell’oggetto del giudizio civile

L'azione diretta del danneggiato, prevista dal ‘Codice delle assicurazioni’, comporta una forma di legittimazione straordinaria (ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice) che il legislatore prevede a favore del danneggiato da circolazione stradale al fine di rafforzare la tutela giuridica del suo diritto al risarcimento del danno, ma non comporta l'ampliamento dell'oggetto del giudizio civile instaurato dal danneggiato. Detto oggetto rimane, difatti, circoscritto al diritto del danneggiato al risarcimento del danno, producendo il contratto di assicurazione effetti soltanto tra l'assicuratore e l'assicurato che ha causato il danno, prescindendo l'azione diretta, per sua natura, dall'esistenza di un diritto sostanziale del danneggiato nei confronti della compagnia. Questo il principio fissato dai giudici, i quali hanno preso in esame il tragico destino di un giovane che, alla guida del proprio ciclomotore, è rimasto coinvolto in un incidente con un’autovettura e ha perso la vita per le gravissime lesioni personali riportate. I familiari del giovane deceduto hanno citato in giudizio l’automobilista (e la sua assicuratrice), chiedendone il riconoscimento della responsabilità nella causazione dell'evento mortale, con annessa condanna al risarcimento dei danni. (Ordinanza 6602 del 6 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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