Assemblea online: vanno registrate le disconnessioni dei condòmini dalla piattaforma web
La mancata registrazione nel verbale delle uscite che si sono verificate nel corso dell'assemblea mediante il distacco dalla piattaforma informatica fa venir meno la certezza di quanti partecipanti, presenti al momento dell'apertura dell'assemblea, siano poi effettivamente presenti al momento delle votazioni sui punti dell'ordine del giorno

Nel verbale assembleare occorre dare atto degli ingressi e delle uscite dei condòmini nel corso della riunione, poiché si tratta di circostanze che vanno a incidere sui quorum deliberativi. E questa prospettiva va applicata, secondo i giudici, anche nelle assemblee telematiche, occorrendo quindi registrare a verbale le disconnessioni dalla piattaforma web su cui si svolge la riunione. Se manca la registrazione delle disconnessioni dei vari condòmini, allora non vi è certezza sul numero dei presenti al momento del voto e quindi le relative deliberazioni possono essere annullate. Chiarimenti importanti, quindi, dai giudici in materia di assemblea condominiale telematica e di validità delle relative deliberazioni. Nel caso preso in esame alcuni condòmini hanno impugnato le delibere adottate in assemblea contestando, tra le altre cose, l'omesso controllo e l'erronea verbalizzazione del regolare svolgimento con modalità telematica della riunione, in violazione di quanto disposto dalla legge e da una specifica previsione del regolamentare condominiale, tanto che, hanno sostenuto i condòmini, vi è stata grande incertezza sull'individuazione dei condòmini che avevano effettivamente partecipato alle operazioni di voto, se e in quanto ancora collegati alla piattaforma telematica su cui era ospitata la riunione. I giudici, a fronte del presunto irregolare svolgimento con modalità telematica dell'assemblea, hanno chiarito che la mancata registrazione nel verbale delle uscite che si sono verificate nel corso dell'assemblea mediante il distacco dalla piattaforma informatica ha fatto venir meno la certezza di quanti partecipanti, presenti al momento dell'apertura dell'assemblea, fossero poi effettivamente presenti al momento delle votazioni sui punti dell'ordine del giorno. (Sentenza del 28 febbraio 2023 del Tribunale di Roma)