Assemblea in videoconferenza: serve il consenso della maggioranza dei condòmini
Sufficiente, secondo i giudici, anche il fatto che la maggioranza dei condòmini abbia, con precedente delibera, già previsto la possibilità di svolgimento dell'assemblea in modalità di videoconferenza

Per l'assemblea di condominio in videoconferenza è necessario il consenso solo della maggioranza dei condòmini. Inutile, nel caso specifico preso in esame dai giudici, l’opposizione di una donna, la quale impugnava una delibera, lamentando la convocazione irrituale dell’assemblea. Su quest’ultimo punto la donna faceva presente che l'assemblea era stata indetta in modalità telematica, però senza ottenere il suo previo consenso scritto. I giudici hanno replicato alle obiezioni della donna annotando che la maggioranza dei condòmini aveva, con precedente delibera, già previsto la possibilità di svolgimento dell'assemblea in modalità di videoconferenza. Non a caso, l'avviso di convocazione ricevuto dalla donna conteneva il codice di accesso riservato e le istruzioni per intervenire all'assemblea telematica. Tirando le somme, un'assemblea di condominio in via telematica può essere convocata anche senza modificare il regolamento di condominio in quanto è sufficiente che la maggioranza dei condomini vi presti consenso. Ciò significa che l'amministratore, prima di convocare l'assemblea in videoconferenza, si dovrà procurare il consenso espresso e scritto della maggioranza dei condòmini. (Sentenza del 21 febbraio 2023 del Tribunale di Bergamo)