Assegno di mantenimento anche se il matrimonio è stato di breve durata
I giudici aggiungono però che alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo solo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento

Il riferimento alla breve durata del matrimonio non è sufficiente per escludere in automatico la possibilità dell'assegno di mantenimento. I giudici hanno confermato il diritto di una donna a ricevere sostegno economico dal marito e hanno chiarito che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presupponendo la permanenza del vincolo coniugale, implica che i redditi adeguati, cui va rapportato il contributo di mantenimento a favore del coniuge in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ciò perché resta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea di interruzione della convivenza, da cui deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale che costituisce il presupposto dell'assegno di divorzio. In tale quadro i giudici aggiungono solo un ulteriore dettaglio precisando che alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo solo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento. (Ordinanza 9335 del 5 aprile 2023 della Corte di Cassazione)