Appalto pubblico, riferimento ai reali maggiori costi sopportati dall’appaltatore per calcolare la compensazione da esso richiesta

Illogico fare riferimento ad una astratta comparazione dei prezzi. Obiettivo è invece ristorare l’appaltatore per le perdite che ha subito in concreto

Appalto pubblico, riferimento ai reali maggiori costi sopportati dall’appaltatore per calcolare la compensazione da esso richiesta

Chiarimenti importanti, in materia di appalto pubblico, sui criteri di calcolo della compensazione dovuta all’appaltatore in caso di aumento dei prezzi. Tale compensazione va stabilita, precisano i giudici, non in base ad una astratta comparazione dei prezzi ma in base agli effettivi maggiori costi sopportati dall’appaltatore, atteso che la norma è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall’appaltatore, ma a ristorare quest’ultimo da perdite effettivamente subite. Peraltro, guardando la questione da una differente prospettiva, non spetta al responsabile del procedimento rimediare ad eventuali carenze della domanda mirata alla compensazione e attivarsi per richiedere all’impresa la documentazione necessaria, poiché è solo l’impresa interessata ad ottenere la compensazione a poter sapere, osservano i giudici, quale sia la documentazione idonea a sostenere la relativa richiesta. (Sentenza 278 del 9 gennaio 2023 del Consiglio di Stato)

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