Appalto pubblico: impossibile valutarne la sostenibilità economica finanziaria a fronte di elementi occasionali
In sostanza, la sostenibilità economico finanziaria dell’appalto non può dipendere da un evento futuro ed incerto, quale la possibilità di proroga per un anno del contratto o l’eventualità che l’amministrazione attribuisca ulteriori servizi, né da misure di premialità fiscale previste a vantaggio di alcune determinate aziende

La sostenibilità economico-finanziaria dell’attività oggetto di un appalto pubblico, la cui mancanza individua una clausola escludente tale da legittimare l’impugnazione immediata del bando, non può essere valutata tenendo conto di elementi occasionali, quali la possibilità di proroga per un anno del contratto o l’eventualità che l’amministrazione attribuisca ulteriori servizi. Tali elementi, infatti, chiariscono i giudici, farebbero dipendere, irragionevolmente, la sostenibilità economico-finanziaria da un evento futuro ed incerto, peraltro collegato alla discrezionalità dell’amministrazione. Allo stesso modo, la sostenibilità economico-finanziaria non può essere valutata tenendo conto di misure di premialità fiscale previste a vantaggio di alcune determinate aziende, poiché così si determinerebbero effetti distorsivi della concorrenza. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza con cui una società ha impugnato il bando di una procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione di un servizio di telecardiologia nei reparti di Cardiologia delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali di un’azienda sanitaria provinciale calabrese, dolendosi, in sostanza, della non sostenibilità economico finanziaria dell’appalto. Secondo la società, l’importo posto a base della procedura era manifestamente insufficiente per formulare un’offerta non in perdita, in rapporto all’investimento iniziale stimato dall’amministrazione. Tale obiezione è fondata, secondo i giudici, poiché la sostenibilità economico finanziaria dell’appalto non può dipendere da un evento futuro ed incerto, quale la possibilità di proroga per un anno del contratto o l’eventualità che l’amministrazione attribuisca ulteriori servizi, né da misure di premialità fiscale previste a vantaggio di alcune determinate aziende (nel caso in esame, aziende che operano investimenti nel Mezzogiorno d’Italia e che effettuano i cosiddetti ‘investimenti 4.0’). I giudici precisano che se la sostenibilità economica di un appalto di servizi di rilevanza europea dipendesse unicamente dalla possibilità di avvalersi di un credito d’imposta concesso esclusivamente ad imprese che operano in una determinata area geografica, tale dato evidenzierebbe una discriminazione per le imprese stabilite altrove nell’ambito dell’Unione Europea e a cui verrebbe preclusa financo la possibilità reale di concorrere per aggiudicarsi il servizio, con conseguente distorsione del mercato concorrenziale. Ciò determinerebbe, altresì, la violazione del principio della libertà di prestazione di servizi, laddove un’impresa fosse costretta al previo stabilimento in un determinato territorio al fine di poter presentare un’offerta competitiva. (Sentenza 521 del 27 marzo 2023 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria)