Appalto e congruità dei prezzi: non vincolanti le dichiarazioni del direttore dei lavori
La direzione dei lavori e la relativa liquidazione mediante redazione dello stato finale, previa verifica e contabilizzazione, costituiscono attività autonome e non necessariamente connesse

In materia di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera. Ciò perché la liquidazione dei lavori costituisce una prestazione diversa di natura contabile ed amministrativa, che il direttore dei lavori può svolgere soltanto se specificamente incaricato. Sicché, in primo luogo, deve essere dimostrato che al direttore dei lavori fosse stato affidato anche il compito di controllare la congruità dei prezzi esposti dall'appaltatore e di liquidare le spettanze per i lavori eseguiti. Pertanto, la direzione dei lavori e la relativa liquidazione mediante redazione dello stato finale, previa verifica e contabilizzazione, costituiscono attività autonome e non necessariamente connesse, che devono essere specificamente previste dal contratto d'opera intellettuale stipulato dal professionista con il committente dei lavori dati in appalto, affinché entrambe possano far parte della prestazione dovuta, con le conseguenze che ne derivano in ordine alla riferibilità al committente delle dichiarazioni di volontà rese dal professionista nell'espletamento dei compiti affidatigli. Ne discende che, in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, qualora il committente contesti l'entità del dovuto, né le fatture emesse dall'appaltatore, quali documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori costituiscono prova idonea del credito dell'assuntore, salvo che detta contabilità sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica. (Ordinanza 7593 del 16 marzo 2023 della Corte di Cassazione)