Anticipazioni fatte dall’ex amministratore: niente restituzione senza prove concrete
Insufficiente il generico riferimento a una voce presente nel registro di cassa

Indiscutibile il diritto dell’amministratore a ottenere la restituzione delle anticipazioni fatte nell’interesse del condominio. Però egli deve prima fornire una rigorosa prova delle anticipazioni da lui sostenute, non essendo sufficiente, a questo proposito, far riferimento alla voce ‘amministrazione conto anticipi a inizio gestione’ del registro di cassa. In pratica, occorre specificare distintamente, precisano i giudici, la fonte degli asseriti versamenti effettuati dall’ex amministratore, (cioè il concreto impiego di fondi personali). Questo il paletto fissato dai giudici in merito al caso concernente un decreto ingiuntivo con cui l’ex amministratore di un condominio si è visto riconosciuta dal giudice nei confronti del condominio una somma di denaro a titolo non solo di compensi non pagati ma anche di anticipazioni non restituite. A fronte dell’opposizione proposta dal condominio, che ha eccepito la mancata prova del credito per le anticipazioni delle spese sostenute dall’oramai ex amministratore, i giudici hanno riconosciuto che è mancata la prova dell’avvenuto esborso di denaro da parte dell’ex amministratore, il quale ha fondato la propria pretesa sulla voce del registro di cassa con cui si faceva riferimento, in maniera piuttosto generica, ad anticipazioni da lui sostenute, senza però alcuna altra specificazione. (Sentenza del 22 giugno 2022 del Tribunale di Roma)