Annullata giudizialmente l’aggiudicazione della gara: la pubblica amministrazione può incidere unilateralmente sull’efficacia del contratto
Il potere riconosciuto all’amministrazione si evince tanto dai generali principi dell’autotutela amministrativa quanto dal potere attribuitole e riferito ad ipotesi di risoluzione del contratto dovute a vizi della fase dell’evidenza pubblica o alla necessità di una rinnovazione della gara

Qualora sia stata giudizialmente annullata l’aggiudicazione e il giudice non si sia pronunciato sulla efficacia del contratto stipulato, l’amministrazione non può rimanere inerte. Difatti, se è vero che non si verifica la caducazione automatica del contratto per effetto dell’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione, all’amministrazione tuttavia deve riconoscersi un potere di incidere unilateralmente sull’efficacia del contratto per ragioni riconducibili ai vizi della fase della evidenza pubblica. Nel caso specifico preso in esame i giudici si sono occupati dell’ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui l’amministrazione ha dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato a valle di un’aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale, ponendo a fondamento della propria determinazione la caducazione del provvedimento di aggiudicazione. Il potere riconosciuto all’amministrazione si evince, spiegano i giudici, tanto dai generali principi dell’autotutela amministrativa quanto dal potere attribuitole e riferito ad ipotesi di risoluzione del contratto dovute a vizi della fase dell’evidenza pubblica o alla necessità di una rinnovazione della gara e, pertanto, riconducibile nell’ambito dell’autotutela decisoria, che le consente di incidere così sulla perdurante efficacia del contratto, determinandone eventualmente la risoluzione, con effetto ex nunc. Nel riconoscere il potere di autotutela in capo all’amministrazione, i giudici hanno posto l’accento sulla differente posizione tra l’amministrazione e il privato a seguito di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione senza declaratoria di inefficacia del contratto da parte del giudice. Infatti, mentre il privato non può invocare, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, la nullità del contratto ma, nell’inerzia dell’amministrazione, deve comunque agire, mediante il giudizio di ottemperanza, per ottenere una declaratoria di inefficacia del contratto, l’amministrazione conserva intatti i suoi poteri di autotutela e pertanto, dopo l’annullamento giurisdizionale della aggiudicazione, può valutare se sia opportuno o meno mantenere l’efficacia del contratto o svincolarsene. A questo proposito, i giudici hanno precisato che, in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il provvedimento fondato sulla nullità del contratto a seguito dell’intervenuto annullamento dell’aggiudicazione, con cui l’amministrazione dichiara l’inefficacia del contratto stipulato a valle dell’aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale, va qualificato come atto unilaterale risolutivo, ovvero come esercizio di autotutela. (Sentenza 2254 del 13 aprile 2023 del Tribunale amministrativo regionale della Campania)