Amministratore scaduto: per la conferma serve la maggioranza qualificata
Secondo i giudici va applicata la stessa regola prevista dal Codice Civile per la nomina e la revoca dell’amministratore

Necessaria la maggioranza qualificata dell’assemblea condominiale anche per la conferma dell’amministratore dopo la regolare scadenza del mandato. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno sancito, in sostanza, che va applicata la stessa regola prevista per la nomina e la revoca dell’amministratore. In premessa i giudici ribadiscono, Codice Civile alla mano, che le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore devono essere sempre approvate con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e tale da rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio. Proprio dalla lettura della norma emerge che essa parla di ‘nomina’ e di ‘revoca’ dell’amministratore condominiale, senza nulla stabilire in merito alla diversa ipotesi della conferma dell’amministratore già in carica, una volta scaduto il mandato affidatogli in origine. A fronte di tale quadro, i giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo all’impugnazione di una delibera di conferma di un amministratore condominiale, sanciscono che anche per la conferma dell’amministratore è necessaria la maggioranza qualificata dell’assemblea condominiale. (Sentenza del 21 dicembre 2022 della Corte d’appello di Messina)