Amministratore preleva la propria parcella dal conto corrente condominiale: operazione lecita solo se il suo compenso è stato approvato dall’assemblea
Soltanto l’approvazione assembleare del rendiconto può giustificare la condotta dell’amministratore che utilizzi il conto corrente condominiale per la liquidazione delle proprie competenze

Consentito all’amministratore prelevare dal conto corrente condominiale le somme necessarie a saldare la sua parcella soltanto se il suo compenso è stato approvato dall’assemblea in sede di deliberazione del consuntivo di gestione. In caso contrario, il pagamento è da considerarsi non autorizzato e l’amministratore è obbligato alla restituzione di quanto incassato, sanciscono i giudici. Questa la conclusione del contenzioso riguardante un amministratore dimissionario citato in giudizio dal condominio che gli chiedeva la restituzione di oltre 7.500 euro che l’ex amministratore aveva prelevato dal conto corrente condominiale a titolo di compenso per la gestione 2015, accompagnando tale richiesta con la sottolineatura relativa alla mancata esecuzione delle attività a cui l’amministratore era tenuto per legge e per contratto. Nello specifico, il condominio aveva contestato l’omessa tenuta dei registri di anagrafe condominiale, di nomina e revoca dell’amministratore, della contabilità, nonché della documentazione riferibile allo stato tecnico-amministrativo dell’immobile, l’omessa redazione del consuntivo gestione riscaldamento 2014/2015 e del consuntivo gestione ordinaria 2014, nonché la mancata convocazione dell’assemblea per la loro approvazione, l’inosservanza al dovere di agire per la riscossione dei contributi condominiali e la redazione della contabilità senza il criterio di attribuzione per competenza. I giudici osservano che l’amministratore ha prelevato dal conto corrente condominiale una somma pari a quasi 6.300 euro per il pagamento di una propria fattura emessa a titolo di compenso per l’attività di gestione 2015, e aggiungono poi che l’assemblea condominiale non aveva approvato il rendiconto contenente la relativa voce di spesa, anzi aveva chiesto espressamente all’amministratore di modificare l’importo del proprio emolumento. Da censurare, quindi, la condotta dell’amministratore dimissionario, in quanto il pagamento della sua fattura non era stato autorizzato dall’assemblea, ma, anzi, era stato fortemente contestato, e invece soltanto l’approvazione assembleare del rendiconto contenente il suo emolumento può quindi giustificare la condotta dell’amministratore che utilizzi il conto corrente condominiale per la liquidazione delle proprie competenze. (Sentenza del 29 novembre 2022 del Tribunale di Torino)