Amministratore in mediazione solo con una maggioranza ad hoc

Necessario un numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio

Amministratore in mediazione solo con una maggioranza ad hoc

L'amministratore dello stabile può partecipare ad una mediazione per conto del condominio solo in virtù di una decisione assembleare espressa con un numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. In caso contrario, il rappresentante del condominio sarebbe sprovvisto della facoltà di disporre dei diritti discussi in mediazione e, perciò, senza alcun potere per vagliare e trovare, in tale sede, una soluzione condivisa per la controversia. Questo il principio applicato dai giudici, i quali, nella vicenda loro sottoposta, hanno riscontrato che i votanti in assemblea, sebbene espressisi con decisione unanime, rappresentavano soltanto 498 millesimi. Perciò, pur a fronte di un difetto numerico minimo, era chiaro che il quorum non poteva essere sufficiente a dare validità alla votazione, impugnabile, perciò, da qualsiasi condòmino assente alla riunione. I giudici ribadiscono che l'assemblea condominiale ha il potere di transigere una lite e, al contempo, di delegare tale compito, fissandone i dovuti limiti, al proprio amministratore, ma la delega ha bisogno di basi solide, mentre invece, nel caso preso in esame, l'autorizzazione assembleare era stata espressa puntualmente ma con un quorum inferiore a quello previsto dalla legge. A fronte di tale dato oggettivo, il potere conferito all'amministratore era inevitabilmente viziato e, perciò, invalido. (Sentenza del 13 marzo 2023 del Tribunale di Roma)  

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