Affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto: prevista solo la forma scritta ad probationem anche per il contratto che ha una durata superiore ai nove anni

Fondamentale il riferimento alla disposizione della legge numero 606 del 1996, là dove stabilisce il requisito della forma scritta ad probationem per il contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto

Affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto: prevista solo la forma scritta ad probationem anche per il contratto che ha una durata superiore ai nove anni

In tema di contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, la disposizione della legge numero 606 del 1996, là dove stabilisce il requisito della forma scritta ad probationem per tale contratto, deve considerarsi norma che, stabilendo una lex specialis circa la forma del contratto, prevale sulla disposizione del Codice Civile, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge numero 203 del 1982, che ebbe a stabilire per detta tipologia di contratto agrario una durata di quindici anni. Per fare chiarezza, poi, i giudici osservano che deve escludersi che legge numero 203 del 3 maggio 1982, nel disporre che i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali e non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi, abbia abrogato – indiscriminatamente – tutte le disposizioni normative anteriori che, per particolari contratti agrari, richiedevano una particolare forma ad substantiam o ad probationem. E ciò implica, dovendo la legge numero 606 del 1966, che stabilisce che il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto, essere coordinata con la previsione della legge numero 203 del 1982, circa la durata del contratto di affitto a coltivatore non diretto in quindici anni, che la prima norma sul requisito formale sia rimasta lex specialis rispetto alla previsione del Codice Civile e che debba ritenersi prevista, anche per la stipula dei contratti ultranovennali, solo la forma scritta ad probationem. (Ordinanza 6312 del 2 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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