Adeguamento dell’autorimessa: spesa a carico dei soli condòmini proprietari dei posti auto
A sobbarcarsi l’onere economico debbono essere solo i soggetti che traggono utilità dai lavori

L’esborso economico necessario per l’adeguamento dell’autorimessa dello stabile alla normativa antincendio deve essere ripartito esclusivamente fra quei condòmini che dai lavori traggono utilità. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame l’azione con cui una società ha impugnato una delibera condominiale che, a fronte della necessità di lavori per l’adeguamento dell’autorimessa del palazzo alla normativa antincendio, aveva sancito che la spesa era a carico sì dei proprietari dei posti auto ma anche a carico di tutto il condominio. Per la società, non proprietaria di alcun box nell’autorimessa, è palese la violazione compiuta dal condominio, che avrebbe dovuto, a suo dire, porre la spesa per l’adeguamento dell’autorimessa solo a carico dei condòmini proprietari di posti auto. I giudici accolgono la tesi proposta dalla società e dichiarano illegittima la delibera relativa alla ripartizione della spesa prevista per l’adeguamento dell’autorimessa, precisando che alcune spese devono essere ripartite in proporzione all’uso del bene comune e non indistintamente fra tutti i condòmini. (Sentenza del 20 dicembre 2022 del Tribunale di Roma)