Accordo sul preliminare, saltato invece il contratto definitivo: provvigione da pagare al mediatore

I giudici osservano che la proposta, sottoscritta dal compratore, era stata accettata dal venditore, e quindi c’erano tutti gli elementi per poter ravvisare la conclusione di un contratto preliminare

Accordo sul preliminare, saltato invece il contratto definitivo: provvigione da pagare al mediatore

Provvigione da pagare al mediatore anche se all’accordo preliminare non fa seguito il contratto definitivo. Confermato, perciò, nella vicenda in esame, il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da una società per il pagamento della provvigione, relativa all’attività di mediazione per l’acquisto di un’azienda, da parte del compratore. I giudici hanno sottolineato che la proposta, sottoscritta dal compratore, era stata accettata dal venditore, e hanno aggiunto che, in considerazione del complessivo tenore della proposta, c’erano tutti gli elementi per poter ravvisare, a seguito dell’accettazione, la conclusione di un contratto preliminare, con la conseguente insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione. Irrilevante, invece, sempre secondo i giudici, il fatto che al preliminare non fece poi seguito la stipulazione del contratto definitivo. Sempre utile il riferimento al principio secondo cui, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. (Ordinanza 17396 del 30 maggio 2022 della Corte di Cassazione)  

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