Accordo integrativo a latere della separazione: niente titolo esecutivo se la ‘side letter’ non riveste la forma né di atto pubblico né di scrittura privata autenticata
Il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento

Ad escludere la possibilità che la cosiddetta ‘side letter’ - ossia l’accordo integrativo a latere della separazione - integri un titolo esecutivo giudiziale è sufficiente la constatazione che essa non risulti rivestire, contrariamente a quanto necessario, la forma né di atto pubblico, né di scrittura privata autenticata. D'altra parte, qualora si pretendesse di attribuire a tale documento, precisano i giudici, efficacia integrativa del titolo giudiziale, sarebbe necessario che tale circostanza risultasse dal titolo stesso. Ciò perché il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, da valutarsi, eventualmente, anche ex officio, da parte del giudice dell'opposizione esecutiva. Occorre poi che le questioni importanti, ossia, nel caso specifico, la possibile persistenza dell'accordo, concluso a latere del ricorso per separazione, pur dopo l'adozione dei provvedimenti presidenziali adottati nel giudizio di separazione, siano state trattate nel corso dello stesso giudizio e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino ne! tenore stesso del titolo. I giudici aggiungono poi che, tanto in caso di separazione consensuale che di divorzio congiunto, i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, e precisano poi che, in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore. (Sentenza 5353 del 21 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)