Accordo di ristrutturazione, atteso l’esito sulla transazione fiscale: vanno comunque confermate le misure protettive

Necessario confermare le misure protettive sul patrimonio del debitore per il periodo necessario affinché il creditore erariale possa manifestare il suo eventuale assenso sulla proposta fattagli

Accordo di ristrutturazione, atteso l’esito sulla transazione fiscale: vanno comunque confermate le misure protettive

A fronte di un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con annessa proposta di transazione fiscale su cui, però, l’amministrazione finanziaria non si sia ancora pronunciata, non essendo ancora decorso il previsto termine di novanta giorni, il Tribunale può comunque, anche allorché sia stata proposta una richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, confermare le misure protettive sul patrimonio del debitore per il periodo necessario affinché il creditore erariale possa manifestare il suo eventuale assenso sulla proposta fattagli. Questo il paletto fissato dai giudici in merito alla vicenda relativa a una holding – di un gruppo di società operanti nel settore delle costruzioni – ritrovatasi a versare una situazione di crisi determinata, in particolare, dall’esito infausto di alcune iniziative intraprese da società del gruppo operanti nel medesimo settore economico e le cui partecipazioni societarie erano residuate prive di valore e la cui condizione di illiquidità aveva reso inesigibili i crediti vantato nei loro confronti. Rilevante numericamente soprattutto l’indebitamento contratto nei confronti dell’erario. (Decreto del 18 gennaio 2023 del Tribunale di Roma)

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