Accesso da un garage al chiostro condominiale: illegittima la chiusura

Legittimo, secondo i giudici, parlare di spoglio violento del possesso. Il soggetto che ha esercitato tale spoglio deve porre rimedio alla sua condotta

Accesso da un garage al chiostro condominiale: illegittima la chiusura

La chiusura di un accesso da un garage, di proprietà esclusiva, al chiostro condominiale integra uno spoglio violento del possesso ed obbliga il soggetto che ha esercitato lo spoglio a rimuovere ogni ostacolo che impedisca al proprietario il legittimo esercizio del possesso. Accolta, nel caso preso in esame dai giudici, l’azione di reintegrazione nel possesso promossa da una società che, essendo proprietaria di un garage a cui si accedeva tramite un corridoio ed una porta che consentiva l’accesso al chiostro interno condominiale, si è ritrova di fronte al fatto compiuto della chiusura dell’accesso. I giudici osservano che la società è proprietaria di un appartamento in un edificio ove, al piano terreno, sono presenti delle aree – denominate fondi – che hanno accesso da un’altra via su cui si affaccia un garage, sempre di sua proprietà. Da tale garage, poi, si accede ad uno dei fondi e ad un’area comune dell’edificio consistente in un piccolo chiostro. La società ha sottolineato di aver sempre fruito del passaggio che dal garage porta al chiostro condominiale attraversando la piccola area denominata fondino e ha precisato che tale accesso era utilizzato anche dalla originaria proprietaria dell’immobile ora di sua proprietà. A rompere l’equilibrio ha provveduto, in maniera illegittima, la proprietaria di un immobile nello stesso stabile, dando inizio a dei lavori edili e provvedendo ad abbattere la parete divisoria che esisteva fra la sua proprietà ed il fondino di passaggio, e facendo, in occasione di tali interventi, chiudere la porta che dal garage della società consentiva l’accesso al fondino di passaggio e la porta che dal fondino consentiva l’accesso al chiostro comune. I giudici, chiarito che lo spoglio ha privato la società della possibilità di esercitare una servitù di passaggio tramandata, fra l’altro, dall’originario proprietario dell’immobile, e che in virtù dei lavori effettuati la società non può più accedere al chiostro dal suo garage, sanciscono che la proprietaria che ha dato il via libera ai lavori edili deve ora provvedere alla rimozione di ogni ostacolo posto alla società. (Ordinanza del 4 gennaio 2023 del Tribunale di Perugia)

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