Accesso alla ristrutturazione dei debiti per il fideiussore che ha garantito per l’avvio di un’attività commerciale di un terzo
Necessario però che la garanzia fornita dal fideiussore risulti rilasciata per ragioni di affectio nei confronti dell’effettivo ed unico esercente dell’attività commerciale ed in assenza di coinvolgimento del garante nella gestione aziendale

Possibile l’accesso alla ristrutturazione dei debiti, prevista dal Codice della crisi d’impresa, al soggetto qualificabile come consumatore essendo fideiussore di obbligazioni contratte da soggetto terzo per l’avvio di attività commerciale. Fondamentale però che la garanzia fornita dal fideiussore risulti rilasciata per ragioni di affectio nei confronti dell’effettivo ed unico esercente dell’attività commerciale ed in assenza di coinvolgimento del garante nella gestione aziendale. Questo il chiarimento fornito dai giudici chiamati a valutare l’ipotesi di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nei confronti di un uomo che ha fatto da garante per l’iniziativa commerciale della compagna. Nello specifico, è emerso che la situazione di sovraindebitamento dell’uomo è maturata a fronte delle obbligazioni da lui contratte quale fideiussore delle linee di credito aperte dalla precedente compagna per aprire e avviare un bar. A fronte di tale quadro, i giudici precisano che la qualità di fideiussore di un obbligazione contratta per scopi commerciali non esclude di per sé la natura di consumatore del soggetto garante. A maggior ragione, poi, quando, come nella vicenda in esame, non risulta che il fideiussore abbia mai partecipato alla gestione dell’attività commerciale e che egli abbia agito quale garante esclusivamente per ragioni di affectio nei confronti dell’effettiva ed unica titolare dell’attività commerciale. (Decreto del 18 novembre 2022 del Tribunale di Roma)