A fronte di una istanza di liquidazione giudiziale, è comunque possibile la proroga del termine per la proposta di concordato preventivo
L’impostazione generale del Codice della crisi d’impresa mira a favorire il ricorso a strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale soprattutto laddove il debitore prospetti la prosecuzione dell’attività aziendale

Nel decidere sulla possibilità di concedere una proroga del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo, a fronte di un’istanza di liquidazione giudiziale, il giudice è chiamato ad una delibazione sulla istanza stessa con esclusione della sua efficacia preclusiva, a patto che sia formulabile un giudizio prognostico di manifesta inammissibilità o infondatezza. Secondo i giudici, vi è la possibilità, in linea generale, per l’imprenditore di accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza diversi dalla liquidazione giudiziale, e tale possibilità non può essere pregiudicata da iniziative dei creditori manifestamente inammissibili o infondate. Per fare ulteriore chiarezza, i giudici ricordano, innanzitutto, che il Codice della crisi d’impresa sancisce il dovere, non solo in capo al debitore ma anche in capo ai creditori, di comportarsi secondo buonafede nel corso dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Non a caso, i creditori sono destinatari di specifici doveri, anzitutto verso il debitore stesso, e possono essere sanzionati eventuali loro abusi. Da non dimenticare, poi, che l’impostazione generale del Codice della crisi d’impresa mira a favorire il ricorso a strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale soprattutto laddove, come nel caso preso in esame dai giudici, il debitore prospetti la prosecuzione dell’attività aziendale. (Decreto del 4 maggio 2023 del Tribunale di Brescia)